Congedo di maternità e paternità
Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di cinque mesi nei quali la donna per legge deve astenersi dal lavoro. Il congedo di maternità è riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori.
La maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro successivo al periodo di maternità obbligatoria. Il lavoratore dipendente – ma a determinate condizioni vale anche per parasubordinate, libere professioniste e lavoratrici autonome – ha diritto ad un periodo di astensione dal lavoro di 6 mesi e ne può usufruire nell’arco dei primi 12 anni di vita del bambino.
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