Documenti per neonati
Denuncia di nascita
La denuncia può essere effettuata entro 3 giorni presso il presidio ospedaliero (o la casa di cura privata) dove ha partorito la mamma, oppure entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita o, ancora, sempre entro 10 giorni presso il Comune di residenza dei genitori (in caso di residenza diversa, di regola si fa riferimento al Comune di residenza della mamma). Se la dichiarazione viene effettuata presso l’ospedale, è il nosocomio stesso che trasmette l’atto al Comune di riferimento (ovvero quello dove ha sede l’ospedale). Su specifica richiesta, l’atto può essere trasmesso al Comune di residenza della neomamma.
A effettuare la denuncia in genere è un genitore, ma se mamma e papà fossero entrambi impossibilitati possono delegare questo incarico a un “procuratore speciale” (che si recherà presso gli uffici munito di procura speciale).
Al momento della denuncia – che non comporta costi per i genitori – è necessario presentare l’attestazione di nascita rilasciata dalla direzione sanitaria dell’ospedale dove è nato il piccolo e un documento d’identità (valido e aggiornato) della persona che si sta occupando della dichiarazione.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto e/o il permesso di soggiorno.
In caso di ritardo, ovvero se la dichiarazione viene fatta dopo il termine di 10 giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le motivazioni del ritardo e in ogni caso la situazione viene segnalata al Procuratore della Repubblica.
Se i genitori non sono sposati, devono recarsi insieme presso gli uffici competenti (in ospedale o in Comune) per sottoscrivere la denuncia di nascita: in questo modo il piccolo viene riconosciuto da entrambi e riceve il cognome del papà.
Se invece, a riconoscere il figlio in questa occasione è solo la mamma, il piccolo riceverà il suo cognome e, nel caso in cui il papà – successivamente – voglia procedere al riconoscimento, diventa necessario presentare un’istanza ai Tribunale dei minori, corredata dal consenso dell’altro genitore.
Scelta del nome
I genitori possono scegliere fino a tre nomi che verranno riportati per esteso e senza virgola in tutti i documenti. La legge vieta l’attribuzione al neonato dello stesso nome del padre, dei fratelli o delle sorelle, e vieta, altresì la scelta di nomi ridicoli o vergognosi.
È possibile dare ai figli il doppio cognome, paterno e materno. Questa facoltà, vale unicamente per i bimbi nati e per i bimbi adottati dopo il 21 dicembre 2016.
È necessario l’accordo tra i genitori. Se un partner non acconsente o se la richiesta non viene presentata, il cognome registrato dall’Anagrafe sarà quello del padre.
Attestato d’identità (o carta d’identità)
Per i minori di 15 anni viene rilasciata dall’ufficio Anagrafe del Comune. Questo documento certifica l’identità del minore e permette l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e in altri Paesi non comunitari che hanno stipulato un’apposita convenzione.
Per ottenerla i genitori (muniti di documento d’identità), unitamente al figlio, si presentano presso gli uffici anagrafici del Comune con tre foto tessera del bambino (o una foto tessera per la carta d’identità elettronica) e compilano il modulo di assenso all’espatrio.
Nel caso i genitori non potessero essere presenti entrambi, il genitore che non può recarsi in Comune dovrà preventivamente compilare, firmare il modulo di assenso all’espatrio e allegare allo stesso copia di un proprio documento d’identità. Detto modulo sarà poi consegnato al Comune dall’altro genitore al momento della richiesta della carta d’identità del minore.
Nel caso il minore di anni 14 dovesse espatriare non accompagnato da almeno uno dei genitori quest’ultimi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento presso la Questura che rilascerà attestazione della dichiarazione che l’accompagnatore presenterà alle frontiere unitamente al documento d’identità del minore.
Se la meta del viaggio è una località che non fa parte della comunità europea e/o con cui non sono in vigore particolari convenzioni, è necessario chiedere un passaporto personale per il bambino presso la Questura.
Codice fiscale
È lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Il comune, che iscrive in anagrafe il neonato, invia i dati telematicamente all’Agenzie delle Entrate. Il codice fiscale viene recapitato a casa della famiglia.
Tessera sanitaria
Garantisce la possibilità di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una prima tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, la famiglia riceve la tessera con scadenza standard.
La tessera è valida anche all’estero e consente di usufruire dell’assistenza sanitaria in tutti i paesi dell’Unione Europea (e in altre nazioni con cui sono in vigore apposite convenzioni).
Il pediatra: è necessario rivolgersi agli sportelli dell’Azienda Sanitaria cittadina provvisti di carta d’identità del genitore richiedente e del codice fiscale del bambino.
Il genitore verrà informato a proposito dei pediatri “disponibili” (il pediatra di famiglia può avere un numero preciso di assistiti, quando ha già raggiunto il limite non è possibile sceglierlo) e potrà eventualmente esprimere una preferenza. Sempre in questa occasione, il genitore riceverà i riferimenti necessari per contattare il pediatra che è stato “assegnato” e fissare il primo appuntamento.
Se in famiglia c’è più di un bimbo, al nuovo nato verrà assegnato, se la famiglia lo desidera, il pediatra del primogenito, anche se il medico non avesse posti vacanti. La familiarità con il paziente è infatti ragione di deroga.